Art. 1.

      1. Tutti i supporti preregistrati di qualsiasi natura che il progresso tecnologico consente di realizzare e contenenti uno o più brani musicali non possono essere posti in commercio sul territorio italiano se non recano sulla confezione il prezzo di vendita al pubblico. Tale prezzo è stabilito dal produttore del supporto il cui nome deve apparire sulla confezione. Nel caso di supporti importati dall'estero, il prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto dal distributore nazionale anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente, sulla quale deve comunque apparire anche il nome del distributore stesso.
      2. All'articolo 62, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: «e nome del produttore, ovvero del distributore in caso di supporti importati dall'estero»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) indicazione del prezzo e, in caso di modifiche, della data della variazione rispetto al prezzo iniziale».